la seguente legge:
 
                               Art. 1.
 
   1.  Al  fine di soddisfare le esigenze straordinarie connesse alla
funzionalita'   della   campagna   antincendi   1990,   in   rapporto
all'insufficienza  del personale regionale impegnato per l'attuazione
della campagna stessa, l'Amministrazione regionale e'  autorizzata  a
corrispondere,  durante  il periodo compreso tra il 1› giugno e il 30
settembre 1990, compensi per il  lavoro  staordinario  effettivamente
reso,  e  comunque  fino ad un massimo di 70 ore mensili a favore del
personale  appartenente  al  ruolo  unico  regionale  che  sia  stato
assegnato  al  Corpo  forestale  e  di  vigilanza ambientale ai sensi
dell'articolo 24 della legge regionale 5  novembre  1985,  n.  26,  e
dell'articolo 6 della legge regionale 14 novembre 1988, n. 42.
   2.  Gli  stessi  compensi  sono corrisposti a favore del personale
della VII qualifica funzionale del ruolo unico  regionale  avente  la
qualifica  di  esperto  in  scienze  agrarie  e  forestali,  nonche',
limitatamente ad  un  numero  di  30  unita'  complessive  che  siano
assegnate  a  compiti amministrativi o tecnici connessi alla campagna
antincendi, al personale del ruolo  unico  regionale,  prescindendosi
dalla qualifica rivestita.
   3.  I  compensi  di  cui  ai  precedenti commi sono corrisposti al
personale  indicato  nei  commi  medesimi  che   sia   effettivamente
impegnato per l'attuazione della campagna antincendi.